Art. 180
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'''180. Amministrazione dei beni della comunione.''' — L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. | '''180. Amministrazione dei beni della comunione.''' — L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. | ||
- | Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. | + | |
+ | Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. |
Версия 13:10, 5 июня 2011
180. Управление совместным имуществом. - Каждый из супругов может управлять совместным имуществом и назначать своих судебных представителей по вопросам актов, относящихся к совместному имуществу, без предварительного согласия второго супруга.
- Действия, выходящие за рамки текущего управления, а также заключение договоров передачи или приобретения личных вещных прав пользования, как и выбор судебного представителя по вопросам таких действий, оба супруга должны осуществлять совместно.
180. Amministrazione dei beni della comunione. — L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.